IL CONSIGLIO DI STATO 
              In Sede Giurisdizionale (Sezione Quarta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 983 del 2015, proposto  da:  Comune  di  Capri,  in
persona del Sindaco pro tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
Riccardo Marone, con domicilio  eletto  presso  Luigi  Napolitano  in
Roma, via Sicilia, 50; 
    Contro Ministero dell'economia e delle finanze,  in  persona  del
Ministro   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso   per    legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e'  domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Per la riforma della  sentenza  del  T.A.R.  Campania  -  Napoli,
Sezione I n. 5679/2014, resa tra le  parti,  concernente  regolamento
istitutivo dell'imposta di sbarco. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2015 il Cons.
Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l'Avv.  Marone  e  l'Avvocato
dello Stato Varrone; 
    Con deliberazione del Consiglio comunale n.  46  del  31  ottobre
2012, il Comune di  Capri  ha  approvato  il  regolamento  istitutivo
dell'imposta di sbarco. 
    Il Ministero dell'economia e delle finanze, cui il regolamento e'
stato comunicato, lo ha impugnato in  parte  qua  per  violazione  di
legge sotto un duplice profilo, proponendo un ricorso che  il  T.A.R.
per la Campania, sez. I, ha accolto con sentenza 5 novembre 2014,  n.
5679, ritenendo fondate le censure mosse dall'Amministrazione statale
(al di la' della legge,  il  regolamento  imporrebbe  l'imposta  allo
sbarco con qualsiasi mezzo di trasporto  e  non  solo  con  mezzi  di
trasporto pubblico di linea; delineerebbe poi una forma di mediazione
obbligatoria come condizione di procedibilita' dell'azione giudiziale
di fronte alle Commissioni tributarie). 
    Il Comune ha interposto appello contro la sentenza e ne ha  anche
chiesto  la  sospensione  dell'efficacia  esecutiva,  formulando  una
domanda cautelare che la Sezione V ha respinto con ordinanza 10 marzo
2015 n. 1058. 
    Nel merito,  il  Comune  ha  rinnovato  le  difese  svolte  senza
successo in primo grado: 
    1. e 2. l'Amministrazione  finanziaria,  prima,  e  il  Tribunale
regionale, poi, avrebbero confuso tra  presupposto  dell'imposta  (lo
sbarco) con i soggetti incaricati della riscossione (i vettori); 
    3. la procedura di mediazione obbligatoria sarebbe legittima; 
    4.  in  via  subordinata,  l'art.  4,  comma  3-bis  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sarebbe illegittimo  per  contrasto
con gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto - a  stare  all'interpretazione
ministeriale   -   introdurrebbe   un'irragionevole   discriminazione
dell'individuazione dei soggetti passivi del tributo, escludendone  i
soggetti che sbarchino  nell'isola  attraverso  vettori  diversi  dai
traghetti di linea  pubblici.  L'Amministrazione  finanziaria  si  e'
costituita in  giudizio  per  resistere  all'appello,  aderendo  alle
prospettazioni del Tribunale territoriale. 
    Con decreto del Presidente del  Consiglio  di  Stato  in  data  9
aprile 2015, il ricorso e'  stato  trasferito  alla  Sezione  IV  per
analogia di oggetto con il ricorso n. 2014/10185, ivi pendente. 
    Con sentenza non definitiva 8 settembre 2015, n. 4161, la Sezione
ha rigettato i primi tre motivi dell'appello. 
    Resta  allora  da   valutare   la   questione   di   legittimita'
costituzionale, formulata in via subordinata dal Comune appellante. 
    La rilevanza della questione e' di per se'  evidente,  posto  che
essa investe direttamente la norma statale che attribuisce al  Comune
di imporre il tributo di cui si discute. 
    Il Collegio ritiene la questione non manifestamente infondata. 
    L'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 stabilisce che «i
comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche'  i  comuni
inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o  citta',
d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta
di soggiorno a  carico  di  coloro  che  alloggiano  nelle  strutture
ricettive situate  sul  proprio  territorio,  da  applicare,  secondo
criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a  5  euro  per
notte di soggiorno» (comma 1, primo periodo). 
    In alternativa, «i comuni che hanno sede  giuridica  nelle  isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole  minori  possono
istituire ... un'imposta di sbarco, da applicare fino ad  un  massimo
di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del  biglietto,  da
parte delle compagnie  di  navigazione  che  forniscono  collegamenti
marittimi di linea» (comma 3-bis, primo periodo). 
    Mentre l'imposta di soggiorno  e'  dovuta  da  tutti  coloro  che
alloggiano  nelle  strutture  ricettive   situate,   nel   territorio
comunale, l'imposta di sbarco grava solo su chi utilizzi i vettori di
linea. 
    Ne' e' possibile interpretare in modo diverso  (e  per  avventura
conforme a Costituzione) le disposizioni riportate. Una piana lettura
di tutto il comma 3-bis esclude che le compagnie  di  navigazione  di
linea siano soltanto sostituti per l'esazione di un'imposta  comunque
dovuta da chiunque sbarchi nell'isola,  non  potendo  ragionevolmente
esse venire gravate di quella funzione riguardo a trasporti  eseguiti
da altri vettori. 
    Appare fondato il dubbio che il differente  trattamento  tra  chi
adoperi vettori di linea per recarsi nell'isola e chi faccia  uso  di
altri mezzi non  abbia  giustificazione  razionale,  ne'  in  termini
generali, ne' in chiave di capacita' contributiva. 
    L'art. 53, primo comma, Cost., in virtu'  del  quale  tutti  sono
tenuti a concorrere  alle  spese  pubbliche  in  ragione  della  loro
capacita' contributiva, deve essere interpretato come  specificazione
del principio di uguaglianza, sia nel senso che a  situazioni  uguali
devono necessariamente corrispondere  uguali,  regimi  impositivi  e,
viceversa, sia nel senso, che ogni prelievo deve trovare  la  propria
causa  giustificatrice  in   indici   concretamente   rivelatori   di
ricchezza, secondo un criterio di collegamento tra soggetto detentore
e ricchezza detenuta spettante alla discrezionalita' del  legislatore
ordinario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 1997, n. 1207). 
    Quanto a  tale  collegamento,  e'  indiscusso  il  principio  che
rientra nell'ambito della discrezionalita' del legislatore  ordinario
la determinazione degli indici  di  capacita'  contributiva  e  della
conseguente entita' dell'onere  tributario,  essendo  riservato  alla
Corte costituzionale di verificare solo  la  palese  arbitrarieta'  e
irrazionalita' delle scelte legislative (cfr. Corte  cost.,  ord.  21
luglio 1995, n. 352; Id., ord. 19 gennaio 2005, n. 23; Id., 6 ottobre
2014, n. 228; Cass. civ., sez. VI, 17 settembre 2014, n. 19632). 
    Nel  caso  di  specie,  non  e'  infondato  il  dubbio   che   la
disposizione tributaria contestata presenti indici  di  arbitrarieta'
tali da sollecitarne  una  valutazione  in  termini  di  legittimita'
costituzionale. 
    Al metro di giudizio  della  comune  esperienza,  sembra  davvero
difficile sostenere che l'arrivo  nell'isola  con  una  compagnia  di
navigazione di linea esprima una capacita' contributiva. maggiore  di
quella correlata, ad esempio, all'arrivo con un'imbarcazione  privata
che pure, secondo la norma della cui costituzionalita' si dubita,  va
esente dal tributo. L'irragionevolezza pare addirittura piu' evidente
quando si consideri che - diversamente dall'imposta di sbarco, che  a
essa si pone come alternativa -  l'imposta  di  soggiorno  mostra  un
carattere tendenzialmente  progressivo  («...  da  applicare  secondo
criteri di gradualita' in proporzione al prezzo ... »). 
    Se lo scopo  del  tributo  e'  alleviare  i  Comuni  dagli  oneri
prodotti da coloro  che,  provenendo  da  altri  luoghi  e  salve  le
specifiche eccezioni di legge, vi pernottino o (nel caso delle  isole
minori) vi sbarchino, la disparita' di trattamento  in  funzione  del
mezzo adoperato per raggiungere l'isola potrebbe essere priva di  una
razionale giustificazione. 
    Alla stregua dei rilievi che precedono  la  Sezione,  ritenendola
rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  rimette   alla   Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale - rispetto
agli artt. 3 e  53  Cost.  dell'art.  4,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo n. 23 del 2011, nella parte in cui - riguardo alle  isole
minori  -  prevede  la  possibilita',  che  i  Comuni  deliberino  di
assoggettare all'imposta di sbarco,  in  alternativa  all'imposta  di
soggiorno, i soli passeggeri che raggiungano l'isola con  una  «delle
compagnie di navigazione che  forniscono  collegamenti  marittimi  di
linea», con esclusione di coloro  che  si  avvalgano  di  un  diverso
vettore. 
    Il presente giudizio e' di conseguenza sospeso. 
    A cura della Segreteria della Sezione, sara' trasmessa alla Corte
costituzionale la presente ordinanza unitamente al  ricorso  I  primo
grado, alla sentenza del T.A.R. e all'atto di appello. 
    La medesima ordinanza sara' notificata alle parti in causa  e  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.